Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 120a

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 120a OETV dal 2025

Art. 120a Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 120a (1) Autoveicoli con velocità massima di 10 km/h

Oltre alle agevolazioni di cui negli articoli 118, 119 e 120, per gli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 10 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni:

  • a. (2) non è necessario che i dispositivi di illuminazione siano fissati stabilmente; se è richiesto l’uso di un dispositivo di illuminazione (art. 41 LCStr, art. 30, 31 e 39 ONC (3) ), i veicoli devono essere muniti almeno di una luce gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da entrambi i sensi di marcia;
  • b. gli indicatori di direzione lampeggianti non sono necessari, se i cenni di mano per indicare la direzione sono ben visibili da davanti e da dietro.
  • (1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (3) RS 741.11

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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