Art. 120a OETV dal 2025
Art. 120a (1) Autoveicoli con velocità massima di 10 km/h
Oltre alle agevolazioni di cui negli articoli 118, 119 e 120, per gli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 10 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni:a. (2) non è necessario che i dispositivi di illuminazione siano fissati stabilmente; se è richiesto l’uso di un dispositivo di illuminazione (art. 41 LCStr, art. 30, 31 e 39 ONC (3) ), i veicoli devono essere muniti almeno di una luce gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da entrambi i sensi di marcia;b. gli indicatori di direzione lampeggianti non sono necessari, se i cenni di mano per indicare la direzione sono ben visibili da davanti e da dietro.
(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 ([RU 2005 4111]).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 ([RU 2024 30]).
(3) [RS 741.11]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.