LADI1 Art. 120 - Casse riconosciute (1)

Einleitung zur Rechtsnorm LADI1:



Art. 120 LADI1 dal 2024

Art. 120 Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI1) drucken

Art. 120 Casse riconosciute (1)

Le seguenti casse, fra quelle esistenti all’entrata in vigore della presente legge, sono considerate riconosciute senza una nuova procedura di riconoscimento:

  • a. le casse pubbliche il cui titolare è un Cantone e il cui campo d’attivit si estende a tutto il Cantone;
  • b. le casse delle organizzazioni eccettuate le casse aziendali.
  • (1) Introdotta dal n. I 5 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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