Art. 120 LADI1 dal 2024
Art. 120 Casse riconosciute (1)
Le seguenti casse, fra quelle esistenti all’entrata in vigore della presente legge, sono considerate riconosciute senza una nuova procedura di riconoscimento:a. le casse pubbliche il cui titolare è un Cantone e il cui campo d’attivit si estende a tutto il Cantone;b. le casse delle organizzazioni eccettuate le casse aziendali.
(1) Introdotta dal n. I 5 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 ([RU 2005 5427]; [FF 2005 659]).
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