Art. 12 LEF dal 2024

Art. 12 Pagamenti all’ufficio
d’esecuzione
1 L’ufficio d’esecuzione è tenuto ad accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante.
2 Il pagamento fatto all’ufficio libera il debitore.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.