Art. 12 OLL1 dal 2023

Art. 12 Educatori e assistenti sociali (1)
(art. 3 lett. e LL)
1 ... (2)
2 Sono considerate educatori le persone con una formazione pedagogica specializzata riconosciuta o con una formazione di base e una formazione complementare equivalenti.
3 Sono considerate assistenti sociali le persone con una formazione specializzata a indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico riconosciuta o con una formazione e un perfezionamento equivalenti.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4135).(2) Abrogato dal n. I dell’O del 7 apr. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2411).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.