OLL1 Art. 12 - Educatori e assistenti sociali (1)

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 12 OLL1 dal 2023

Art. 12 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 12 Educatori e assistenti sociali (1)

(art. 3 lett. e LL)

1 ... (2)

2 Sono considerate educatori le persone con una formazione pedagogica specializzata riconosciuta o con una formazione di base e una formazione complementare equivalenti.

3 Sono considerate assistenti sociali le persone con una formazione specializzata a indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico riconosciuta o con una formazione e un perfezionamento equivalenti.

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4135).
(2) Abrogato dal n. I dell’O del 7 apr. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2411).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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