Art. 119 CPS dal 2024

Art. 119 Interruzione non punibile della gravidanza (1)
1 L’interruzione della gravidanza non è punibile se, in base al giudizio di un medico, è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Il pericolo deve essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza.
2 L’interruzione della gravidanza non è nemmeno punibile se, su richiesta scritta della gestante che fa valere uno stato di angustia, è effettuata entro dodici settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione da un medico abilitato ad esercitare la professione. Prima dell’intervento, il medico tiene personalmente un colloquio approfondito con la gestante e le fornisce tutte le informazioni utili.
3 Se la gestante è incapace di discernimento è necessario il consenso del suo rappresentante legale.
4 I Cantoni designano gli studi medici e gli ospedali che adempiono i requisiti necessari per praticare correttamente l’interruzione della gravidanza e per fornire una consulenza approfondita.
5 Qualsiasi interruzione della gravidanza dev’essere annunciata a fini statistici all’autorit sanitaria competente, nel rispetto tuttavia dell’anonimato della donna interessata e del segreto medico.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.