Art. 119 ORC dal 2025
Art. 119 (1) Dati personali
1 Le iscrizioni riguardanti le persone fisiche contengono le indicazioni seguenti:a. il cognome;b. almeno un nome scritto per esteso; c. su richiesta, nomi usuali, vezzeggiativi, nomi d’arte, cognomi d’affinità, nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell’unione domestica registrata;d. il Comune politico del luogo d’origine o, per i cittadini stranieri, la cittadinanza;e. il Comune politico del domicilio o, in caso di domicilio all’estero, la località e lo Stato;f. i titoli accademici svizzeri o quelli esteri equivalenti, se documentati;g. la funzione che la persona riveste in seno all’ente giuridico;h. il tipo di diritto di firma o l’indicazione che la persona non è autorizzata a firmare;i. il numero personale non significante della banca dati centrale delle persone.
2 La grafia del cognome, del cognome prima del matrimonio e dei nomi rispetta quella che figura sul documento di identità usato per la rilevazione dei dati personali (art. 24b)
3 L’iscrizione di un ente giuridico in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico deve contenere le indicazioni seguenti:a. se il titolare della funzione è iscritto nel registro di commercio:1. la ditta, il nome o la designazione nella versione iscritta nel registro di commercio,2. il numero d’identificazione delle imprese,3. la sede,4. la funzione;b. se il titolare della funzione non è iscritto nel registro di commercio:1. il nome o la designazione,2. se del caso, il numero d’identificazione delle imprese,3. l’indicazione che l’ente giuridico non è iscritto nel registro di commercio,4. la sede,5. la funzione.
4 Se una comunione giuridica è iscritta in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico, l’iscrizione deve indicare le persone di cui è composta.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 971]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.