OETV Art. 118a - Trattori agricoli e forestali con velocità massima fino a 40 km/h (2)

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 118a OETV dal 2025

Art. 118a Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 118a (1) Trattori agricoli e forestali con velocità massima fino a 40 km/h (2)

1 Ai trattori agricoli e forestali la cui velocità massima per costruzione non supera 40 km/h si applicano, oltre alle agevolazioni dell’articolo 118, anche quelle dell’articolo 119 lettere a, d ed e. (3)

2 Non si applicano le disposizioni sulla distanza dal bordo laterale dei fari a luce anabbagliante e dei fari fendinebbia come anche sullo spazio tra i fari a luce anabbagliante (allegato 10, n. 21 e 23).

3 … (4)

(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253).
(4) Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, con effetto dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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