Art. 118 LDIP dal 2025

Art. 118 Compravendita di cose
mobili corporee
1 La compravendita di cose mobili corporee è regolata dalla convenzione dell’Aia del 15 giugno 1955 (1) concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee.
2 È fatto salvo l’articolo 120.
(1) RS 0.221.211.4Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.