Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 118

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 118 ORC dal 2025

Art. 118 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 118 Scopo

1 Lo scopo deve essere definito in modo tale da permettere a terzi di identificare chiaramente il campo d’attività dell’ente giuridico.

2 Per l’iscrizione l’ufficio del registro di commercio riprende inalterata la formulazione dello scopo dell’ente giuridico dallo statuto o dall’atto di fondazione. (1)

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

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