OR Art. 1168 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 1168 OR dal 2024

Art. 1168 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 1168 Rappresentanza di singoli obbligazionisti

1 Per poter rappresentare degli obbligazionisti occorre una procura scritta, eccetto che la facolt di rappresentanza derivi dalla legge.

2 Il debitore non può assumersi la rappresentanza di obbligazionisti aventi diritto di voto.


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