Art. 116 CPC dal 2025

Art. 116 Esenzione dalle spese secondo il diritto cantonale
1 I Cantoni possono prevedere altre esenzioni dalle spese giudiziarie.
2 Le esenzioni che il diritto cantonale prevede a favore del Cantone medesimo, dei Comuni e di altri enti di diritto cantonale valgono anche per la Confederazione.
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