Art. 116 LStrl dal 2025
Art. 116 Incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali
1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:a. in Svizzera o all’estero, facilita o aiuta a preparare l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero;abis. (1) dalla Svizzera, facilita o aiuta a preparare l’entrata, il transito, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero in uno Stato Schengen;b. procura un’attività lucrativa in Svizzera a uno straniero sprovvisto del permesso necessario;c. (2) facilita o aiuta a preparare l’entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d’entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti.
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3 La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l’autore: (4) a. ha agito nell’intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; ob. ha agito per un’associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.
(1) Introdotta dalla cifra I della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 5755]; [FF 2009 7737]).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 ([RU 2015 3023]; [FF 2013 2195]).
(3) Abrogato dalla cifra I n. 3 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
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