Art. 115i LD dal 2023

Art. 115i (1) Rimedi giuridici
1 Le decisioni incidentali, comprese le decisioni relative ai provvedimenti coercitivi, sono immediatamente esecutive. Esse non possono essere impugnate separatamente.
2 Le decisioni incidentali che, a causa del sequestro o del blocco di valori patrimoniali e di oggetti di valore, provocano un pregiudizio immediato o non più riparabile possono essere impugnate separatamente.
3 Contro le decisioni incidentali di cui al capoverso 2 e la decisione finale può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale; quest’ultimo decide in via definitiva. La legittimazione a ricorrere è retta dall’articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968 (2) sulla procedura amministrativa.
(1) Introdotto dall’all. n. 2 della L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).(2) RS 172.021
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