Art. 115g LD dal 2023

Art. 115g (1) Procedura semplificata
1 Se acconsente a trasmettere all’autorit richiedente informazioni, documentazione, oggetti o valori patrimoniali, la persona interessata dalla domanda ne informa per scritto l’autorit competente. Il consenso è irrevocabile.
2 L’autorit competente chiude la procedura trasmettendo all’autorit richiedente le informazioni, la documentazione, gli oggetti o i valori patrimoniali, con l’indicazione del consenso della persona interessata.
3 Se il consenso riguarda soltanto una parte delle informazioni, della documentazione, degli oggetti o dei valori patrimoniali, alla parte rimanente si applica la procedura ordinaria.
(1) Introdotto dall’all. n. 2 della L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.