Art. 115e LD dal 2023

Art. 115e (1) Provvedimenti coercitivi
1 Provvedimenti coercitivi possono essere ordinati se il diritto svizzero o il diritto internazionale ne prevede l’esecuzione.
2 Gli articoli 45–60 DPA (2) sono applicabili.
(1) Introdotto dall’all. n. 2 della L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).(2) RS 313.0
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