LD Art. 115b - Domanda

Einleitung zur Rechtsnorm LD:



Art. 115b LD dal 2023

Art. 115b Legge sulle dogane (LD) drucken

Art. 115b (1) Domanda

1 La domanda di uno Stato estero deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nel trattato internazionale.

2 Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’autorit competente lo comunica per scritto all’autorit richiedente, dandole la possibilit di completare per scritto la domanda.

(1) Introdotto dall’all. n. 2 della L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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