OR Art. 1158 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 1158 OR dal 2024

Art. 1158 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 1158 Rappresentante della comunione I. Nomina

1 Salvo disposizione contraria, i rappresentanti designati nelle condizioni del prestito rappresentano tanto la comunione dei creditori quanto il debitore.

2 L’assemblea degli obbligazionisti può nominare uno o più rappresentanti della comunione.

3 Salvo disposizione contraria, più rappresentanti esercitano la rappresentanza in comune.


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