Art. 115 LD dal 2023

Art. 115 (1) Oggetto e campo d’applicazione
1 Nell’ambito delle proprie competenze, l’UDSC può prestare a richiesta assistenza amministrativa alle autorit estere nell’esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire la corretta applicazione del diritto doganale, nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni contro il diritto doganale, sempre che ciò sia previsto da un trattato internazionale.
2 Ove un trattato internazionale lo preveda, esso può concedere l’assistenza amministrativa anche d’ufficio.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.