OR Art. 1146 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 1146 OR dal 2024

Art. 1146 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 1146 Eccezioni del debitore

1 Il debitore non può opporre al credito fondato sopra un titolo all’ordine se non le eccezioni che sono dirette contro la validit del titolo o desunte dal titolo stesso e le eccezioni che gli spettano personalmente contro l’attuale creditore.

2 Egli può opporvi le eccezioni dedotte dai suoi rapporti personali con un traente o con un portatore anteriore quando il portatore, acquistando il titolo, abbia scientemente agito a danno del debitore.


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