OR Art. 1143 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 1143 OR dal 2025

Art. 1143 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 1143 Applicazione del diritto cambiario

1 Le disposizioni seguenti del diritto cambiario si applicano all’assegno bancario:

  • 1. articolo 990 sulla capacità di obbligarsi in via cambiaria;
  • 2. articolo 993 sulla cambiale all’ordine del traente, tratta sul traente o tratta per conto di un terzo;
  • 3. articoli 996 a 1000 su le differenze in caso di somma scritta più volte, le firme di persone incapaci di obbligarsi, la firma senza poteri, la responsabilità del traente e la cambiale in bianco;
  • 4. articoli 1003 a 1005 sulla girata;
  • 5. articolo 1007 sulle eccezioni cambiarie;
  • 6. articolo 1008 sui diritti derivanti dalla girata per procura;
  • 7. articoli 1021 e 1022 su la forma e gli effetti dell’avallo;
  • 8. articolo 1029 sul diritto alla quietanza e sul pagamento parziale;
  • 9. articoli 1035 a 1037 e 1039 a 1041 sul protesto;
  • 10. articolo 1042 sull’avviso;
  • 11. articolo 1043 sulla dispensa dal protesto;
  • 12. articolo 1044 sulla responsabilità solidale degli obbligati in via cambiaria;
  • 13. articoli 1046 e 1047 sul regresso di chi ha pagato la cambiale e sul diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza;
  • 14. articolo 1052 sull’indebito arricchimento;
  • 15. articolo 1053 sul trasferimento della provvista;
  • 16. articolo 1064 sui rapporti dei duplicati tra loro;
  • 17. articolo 1068 sulle alterazioni;
  • 18. articoli 1070 e 1071 sull’interruzione della prescrizione;
  • 19. articoli 1072 a 1078 e 1079 capoverso 1 sull’ammortamento;
  • 20. articoli 1083 a 1085 su l’esclusione dei giorni di rispetto, il luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale, e la sottoscrizione di propria mano;
  • 21. articoli 1086, 1088 e 1089 sul conflitto delle leggi riguardanti la capacità di obbligarsi in via cambiaria, gli atti necessari all’esercizio e alla preservazione dei diritti cambiari e l’esercizio del regresso.
  • 2 Non si applicano all’assegno bancario le disposizioni di questi articoli riguardanti l’accettazione della cambiale.

    3 Per essere applicabili all’assegno bancario, gli articoli 1042 capoverso 1, 1043 capoversi 1 e 3, e 1047 sono completati nel senso che il protesto può essere sostituito dalla dichiarazione prevista nell’articolo 1128 numeri 2 e 3.


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