Art. 114 CPS dal 2024

Art. 114 Omicidio su richiesta della vittima (1)
Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per piet , cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (2) .
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).(2) Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.