Art. 113 CPC dal 2024
Art. 113 Normative speciali in materia di spese Procedura di conciliazione
1 Nella procedura di conciliazione non sono assegnate ripetibili. È fatta salva l’indennit di gratuito patrocinio a carico del Cantone.
2 Nella procedura di conciliazione non sono addossate spese processuali per le controversie:a. secondo la legge federale del 24 marzo 1995 (1) sulla parit dei sessi;b. secondo la legge del 13 dicembre 2002 (2) sui disabili;c. in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo;d. derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989 (3) sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi;e. secondo la legge del 17 dicembre 1993 (4) sulla partecipazione;f. derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 (5) sull’assicurazione malattie;g. (6) secondo la LPD (7) .
(1) [RS 151.1]
(2) [RS 151.3]
(3) [RS 823.11]
(4) [RS 822.14]
(5) [RS 832.10]
(6) Introdotta dall’all. 1 n. II 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 ([RU 2022 491]; [FF 2017 5939]).
(7) [RS 235.1]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.