Art. 112c CCS dal 2024

Art. 112c (1) Aiuto agli anziani e ai disabili (2) *
1 I Cantoni provvedono all’aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili.
2 La Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidit .
(1) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).(2) * Con disposizione transitoria.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.