Art. 112 CPM dal 2025
Art. 112 Altri crimini di guerra a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile (1)
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro:a. la popolazione civile in quanto tale o contro persone che non partecipano direttamente alle ostilità;b. persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945 (2) , nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario;c. beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure contro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;d. unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario, o il cui carattere protetto è riconoscibile anche senza emblemi distintivi, ospedali o luoghi dove sono riuniti malati e feriti;e. beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o veicoli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all’arte, all’educazione, alla scienza o a scopi umanitari, nella misura in cui siano protetti dal diritto internazionale umanitario,è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 4963]; [FF 2008 3293]).
(2) [RS 0.120]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.