LStrl Art. 111b - Trattamento dei dati

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 111b LStrl dal 2024

Art. 111b Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 111b Trattamento dei dati

1 La SEM funge da autorit centrale per la consultazione in merito alle domande di visto in conformit degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.

2 In tale qualit può servirsi di procedure informatizzate per comunicare e richiamare dati appartenenti segnatamente alle seguenti categorie:

  • a. la rappresentanza diplomatica o consolare presso la quale è stata presentata la domanda di visto;
  • b. l’identit della persona interessata (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, professione e datore di lavoro) come pure, all’occorrenza, l’identit dei suoi familiari;
  • c. indicazioni relative ai documenti d’identit ;
  • d. indicazioni relative ai luoghi di soggiorno e agli itinerari.
  • 3 Le rappresentanze svizzere all’estero possono scambiare con i servizi omologhi degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen i dati necessari alla cooperazione consolare in loco, segnatamente informazioni relative all’impiego di documenti falsificati o contraffatti e a reti di passatori nonché dati appartenenti alle categorie indicate nel capoverso 2.

    4 Il Consiglio federale può modificare le categorie di dati personali indicate nel capoverso 2 per adeguarle agli ultimi sviluppi dell’acquis di Schengen. Consulta in merito l’ Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) (1) .

    (1) Nuova espr. giusta l’all. 1 n. II 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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