Art. 111 CCS dal 2024

Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidit
1 La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidit . Questa previdenza poggia su tre pilastri, l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidit , la previdenza professionale e la previdenza individuale.
2 La Confederazione provvede affinché sia l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidit sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione.
3 Può obbligare i Cantoni a esentare dall’obbligo fiscale le istituzioni dell’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidit e della previdenza professionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative.
4 In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della propriet .
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