Art. 110g LD dal 2023

Art. 110g (1) Interfacce
1 I sistemi d’informazione di cui agli articoli 110a–110f possono essere collegati tra loro e con altri sistemi d’informazione dell’UDSC in maniera tale da consentire agli utenti che dispongono dei diritti d’accesso di verificare con un’unica interrogazione se una determinata persona od organizzazione è registrata in un sistema d’informazione.
2 Il collegamento dei sistemi d’informazione di cui agli articoli 110a–110f con altri sistemi d’informazione dell’Amministrazione federale ai quali l’UDSC ha accesso è possibile soltanto se la legislazione relativa a tali altri sistemi lo prevede.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.