Legge sulle dogane (LD) Art. 110e

Zusammenfassung der Rechtsnorm LD:



Art. 110e LD dal 2023

Art. 110e Legge sulle dogane (LD) drucken

Art. 110e (1) Sistema d’informazione per la documentazione delle attivit del Corpo delle guardie di confine

1 L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per la documentazione delle attivit del Corpo delle guardie di confine e per l’elaborazione di statistiche e analisi dei rischi.

2 Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

  • a. indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona, nonché indicazioni sui mezzi di trasporto da essa impiegati e su merci, oggetti e valori patrimoniali da essa trasportati;
  • b. indicazioni relative a constatazioni ed eventi in relazione con un controllo;
  • c. indicazioni su elementi oggettivi di reato, nonché su oggetti e mezzi di prova messi provvisoriamente al sicuro o confiscati;
  • d. indicazioni sulle misure di diritto amministrativo ordinate o che devono eventualmente essere adottate;
  • e. indicazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi.
  • 3 Le seguenti persone hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a–c:

  • a. i collaboratori di fedpol competenti per: (2)
  • 1. la lotta contro la criminalit , in particolare contro i reati il cui perseguimento è di competenza della Confederazione,
  • 2. la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
  • b. i collaboratori della Segreteria di Stato della migrazione competenti per l’esecuzione della legge federale del 16 dicembre 2005 (3) sugli stranieri e la loro integrazione (4) e della legge del 26 giugno 1998 (5) sull’asilo.
  • 4 Nel quadro degli accordi di cui all’articolo 97 è possibile concedere l’accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a–c ai collaboratori delle autorit cantonali di polizia competenti per la lotta contro la criminalit .

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).
    (2) Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).
    (3) RS 142.20
    (4) Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019.
    (5) RS 142.31

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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