Art. 110 LIFD dal 2025

Art. 110 Obbligo del segreto
1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell’autorità e a negare a terzi l’esame degli atti ufficiali.
2 L’informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.