OETV Art. 11 - Autoveicoli di trasporto secondo il diritto svizzero

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 11 OETV dal 2025

Art. 11 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 11 Autoveicoli di trasporto secondo il diritto svizzero

1 Sono «autoveicoli di trasporto» gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di cose nonché gli autoveicoli che trainano rimorchi. Gli autoveicoli il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, cucina, locale d’esposizione, ufficio, laboratorio, sala di controllo ecc.) sono equiparati a quelli adibiti al trasporto di cose. Gli autoveicoli nei quali almeno tre quarti del volume disponibile (compresi gli spazi per il conducente e per il bagaglio) sono allestiti sotto forma di spazio abitabile e per il trasporto di persone vengono equiparati ad autoveicoli adibiti al trasporto di persone e, fino a nove posti a sedere (conducente compreso), valgono come autoveicoli adibiti ad abitazione. (1)

2 Gli autoveicoli di trasporto si suddividono come segue: (2)

  • a. le «automobili» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di persone con nove posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente (categoria M1 fino a 3,50 t);
  • b. le «automobili pesanti» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M1 oltre 3,50 t);
  • c. i «minibus (3) » sono autoveicoli leggeri per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M2 fino a 3,50 t);
  • d. gli «autobus» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M2 oltre 3,50 t o M3);
  • e. (2) gli «autofurgoni» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di cose (categoria N1), inclusi quelli con sedili supplementari ribaltabili nel vano di carico per il trasporto occasionale e non a scopo professionale di persone, a condizione che il numero totale di posti a sedere, compreso quello del conducente, non sia superiore a 9;
  • f. (5) gli «autocarri» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di cose (categorie N2 e N3) con nove posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente;
  • g. (6) i «carri con motore» sono autoveicoli aventi una velocità massima di 30 km/h (tolleranza di misurazione 10 per cento), che non sono costruiti per il trasporto di persone;
  • h. (2) i «trattori» sono autoveicoli destinati al traino di rimorchi e all’uso di attrezzi intercambiabili, dotati tutt’al più di un ponte di carico ridotto;
  • i. i «trattori a sella» sono autoveicoli (categoria N) costruiti per trainare semirimorchi; possono avere un ponte di carico proprio. L’«autoarticolato» è la combinazione di un trattore a sella e di un semirimorchio. Per la classificazione quali veicoli pesanti o leggeri è determinante soltanto il peso totale del trattore a sella;
  • k. (5) gli «autosnodati» sono autobus i cui elementi raccordati stabilmente da un dispositivo flessibile costituiscono uno spazio ininterrotto per i passeggeri (categorie M2 oltre 3,50 t e M3);
  • l. (9) i «filobus» (art. 7 cpv. 2 LCStr) sono autobus che prendono l’energia elettrica necessaria alla trazione normale esclusivamente da una linea di contatto, senza essere vincolati a un binario.
  • 3 Gli autoveicoli adibiti ad abitazione e i veicoli il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 1) sono designati nella licenza di circolazione soltanto come autoveicoli leggeri o pesanti con un’indicazione sullo scopo al quale sono destinati. Se un veicolo serve al trasporto di persone o di cose, devono essere iscritti nella licenza di circolazione il numero di posti e il carico utile. L’autorità cantonale d’immatricolazione può classificare in due categorie diverse un veicolo il cui genere può essere modificato con uno scambio di parti importanti. (2)

    4 … (11)

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (2) (4)
    (3) Nuova espressione giusta la cifra I cpv. 2 dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
    (4) (7)
    (5) (8)
    (6) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4515).
    (7) (10)
    (8) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
    (9) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
    (10) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
    (11) Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

    Art. 11 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (VTS) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    BEBK 2019 315Verwertbarkeit der Aufzeichnungen einer LSVA-Anlage (Leitentscheid)Daten; Person; Anlage; LSVA-Anlage; Personen; Polizei; Interesse; Fahrzeug; Beweise; Behörden; Verwertbarkeit; Aufzeichnung; Recht; Grundlage; Staatsanwaltschaft; Autokennzeichen; Personendaten; Beweismittel; Verfahren; Fahrzeuge; Bundes; Schweiz; Behörde; Verfahren; Interessen; Ermittlung; Aufzeichnungen; Anhänger