Art. 11 LImT dal 2025
Art. 11 Calcolo dell’imposta (tariffa delle imposte)
1 L’imposta è calcolata come segue:a. per i tabacchi manufatti, secondo le tariffe che figurano negli allegati I–IV;b. per i prodotti di sostituzione, secondo la tariffa che figura nell’allegato V. (1)
2 Per cofinanziare i contributi della Confederazione all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e alle prestazioni complementari della medesima e in vista dell’adeguamento alle aliquote d’imposta in vigore nella Comunità europea, il Consiglio federale può:a. aumentare dell’80 per cento al massimo le aliquote d’imposta sulle sigarette, applicabili all’entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2003 (2) della presente legge;b. aumentare del 300 per cento al massimo le aliquote d’imposta sui sigari e i cigarillos, applicabili all’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge;c. aumentare dell’80 per cento al massimo le aliquote d’imposta sul tabacco trinciato fine, applicabili all’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge;d. aumentare del 100 per cento al massimo le aliquote d’imposta sul tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e sugli altri tabacchi manufatti, come pure sul tabacco da masticare e da fiuto, applicabili all’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge. (3)
3 In caso di aumento dell'"imposta il Consiglio federale può prendere provvedimenti per evitare che l'"efficacia dell'"aumento fiscale venga differita. Può segnatamente obbligare i produttori e gli importatori a limitare, fino all'"entrata in vigore dell'"aumento, la produzione e l'"importazione alle vendite realizzate in un periodo comparabile dell'"anno precedente, tenendo conto dell'"evoluzione della domanda. (4)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ott. 2024 ([RU 2024 453]; [FF 2022 2752]).
(2) [RU 2003 2460]
(3) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 ([RU 2009 5561]; [FF 2008 423]).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 ([RU 1996 585]; [FF 1995 I 65]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.