Art. 11 LAM dal 2024

Art. 11 Compensazione (1)
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2 I crediti basati sulla presente legge possono essere compensati con prestazioni correnti. Rimane garantito il minimo vitale giusta la legislazione sulla procedura d’esecuzione e di fallimento.
3 Le restituzioni di indennit giornaliere e rendite dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione malattie e di prestazioni complementari dell’AVS/AI possono essere compensate con prestazioni esigibili. (3)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).(2) Abrogato dall’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(3) Introdotto dall’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
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