Art. 11 ORC dal 2025

Art. 11 Consultazione ed estratti
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2 Un estratto può essere rilasciato prima della pubblicazione dell’iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio soltanto se tale iscrizione è già stata approvata dall’UFRC.
3 ... (1)
4 ... (2)
5 L’UFRC provvede mediante una direttiva a una struttura e una presentazione unitarie degli estratti. Permette ai Cantoni l’uso degli stemmi e dei simboli cantonali. Può emanare prescrizioni riguardanti la sicurezza degli estratti.
6 L’ufficio del registro di commercio attesta su domanda che un determinato ente giuridico non è iscritto nel registro.
7 All’allestimento degli estratti, delle copie di notificazioni e di documenti giustificativi e delle attestazioni in forma elettronica nonché all’allestimento delle copie cartacee di documenti elettronici si applica l’ordinanza dell’8 dicembre 2017 (3) sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE). (4)
(1) Abrogato dall’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).(2) Abrogato dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
(3) RS 211.435.1
(4) Introdotto dall’all. n. II 4 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).
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