Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 11

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 11 LPP dal 2025

Art. 11 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 11 Obbligo previdenziale del datore di lavoro Affiliazione a un istituto di previdenza

1 Il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev’essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale.

2 Se non è ancora affiliato a un istituto di previdenza, il datore di lavoro ne sceglie uno d’intesa con il suo personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori. (1)

3 L’affiliazione ha effetto retroattivo.

3bis Lo scioglimento dell’affiliazione e la riaffiliazione a un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avviene d’intesa con il personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori. L’istituto di previdenza è tenuto ad annunciare lo scioglimento del contratto all’istituto collettore (art. 60). (2) (3)

3ter In mancanza di un’intesa nei casi di cui ai capoversi 2 e 3bis, la decisione è presa da un arbitro neutrale designato di comune accordo o, mancando l’accordo, dall’autorità di vigilanza. (3)

4 La cassa di compensazione dell’AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza registrato. (5)

5 La cassa di compensazione dell’AVS ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito all’obbligo previsto nel capoverso 1 di affiliarsi entro due mesi a un istituto di previdenza registrato. (5)

6 Se il datore di lavoro non si conforma all’ingiunzione entro il termine impartito, la cassa di compensazione dell’AVS lo annuncia all’istituto collettore (art. 60) per l’affiliazione con effetto retroattivo. (7)

7 L’istituto collettore e la cassa di compensazione dell’AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato. Le spese amministrative non recuperabili sono assunte dal fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. d, h). (7)

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
(2) Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell’istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 5283 5295).
(3) (4)
(4) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
(5) (6)
(6) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
(7) (8)
(8) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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AutorKommentarJahr
-Basler Kommentar Berufliche Vorsorge2021