Art. 11 LADI1 dal 2024

Art. 11 Perdita di lavoro computabile
1 La perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.
2 ... (1)
3 Non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.
4 L’indennit che l’assicurato ha ricevuto per le ore in esubero non compensate oppure l’indennit di vacanze ricevuta alla cessazione del rapporto di lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilit della perdita di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali. (2)
5 Il Consiglio federale regola il computo della perdita di lavoro in caso di sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico (art. 10 cpv. 4).
(1) Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).
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