Art. 11 LStrl dal 2024

Art. 11 Soggiorno con attivit lucrativa
1 Lo straniero che intende esercitare un’attivit lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all’autorit competente per il luogo di lavoro previsto.
2 È considerata attivit lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attivit dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso.
3 Se si tratta di attivit lucrativa dipendente, il permesso dev’essere chiesto dal datore di lavoro.
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