Art. 109f LStrl dal 2025
Art. 109f Sistema d’informazione per l’attuazione del ritorno Principi
1 La SEM gestisce un sistema d’informazione per l’adempimento dei compiti relativi all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione secondo la presente legge o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP (1) o dell’articolo 49a o 49abis CPM (2) e al ritorno volontario, inclusi l’aiuto al ritorno e la consulenza per il ritorno (sistema eRetour).
2 Il sistema d’informazione serve a:a. trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione, relativi agli stranieri nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione secondo la presente legge o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM, del ritorno volontario, dell’aiuto al ritorno e della consulenza per il ritorno;b. gestire e controllare le diverse fasi dell’allontanamento, dell’espulsione secondo la presente legge o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM, i compiti del settore del ritorno, inclusi l’aiuto al ritorno e la consulenza per il ritorno, nonché le prestazioni finanziarie legate al ritorno;c. allestire statistiche;d. (3) trasmettere statistiche nonché i dati personali di cui all’articolo 105 capoverso 2 all’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen sulla base del regolamento (UE) 2019/1896 (4) .
(1) [RS 311.0]
(2) [RS 321.0]
(3) Introdotto dall’all. n. 1 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal 1° set. 2022 ([RU 2022 462]; [FF 2020 6219]).
(4) Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1bis.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.