Art. 109 LD dal 2023

Art. 109 Allestimento professionale di dichiarazioni doganali
1 Chiunque allestisce professionalmente dichiarazioni doganali deve essere idoneo a tale attivit .
2 L’UDSC può vietare a tempo determinato o indeterminato a persone che non sono idonee o hanno violato la legislazione doganale di allestire dichiarazioni doganali a titolo professionale e di esercitare altre attivit nell’ambito della procedura d’imposizione doganale.
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