LDIP Art. 108d -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 108d LDIP dal 2025

Art. 108d Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 108d Decisioni straniere

Le decisioni straniere in materia di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario sono riconosciute in Svizzera se pronunciate:

  • a. nello Stato in cui il convenuto era domiciliato o dimorava abitualmente; o
  • b. nello Stato in cui il convenuto aveva la stabile organizzazione, qualora concernano le pretese derivanti dalla gestione di tale organizzazione.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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