Art. 108d LDIP dal 2025
Art. 108d Decisioni straniere
Le decisioni straniere in materia di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario sono riconosciute in Svizzera se pronunciate:a. nello Stato in cui il convenuto era domiciliato o dimorava abitualmente; ob. nello Stato in cui il convenuto aveva la stabile organizzazione, qualora concernano le pretese derivanti dalla gestione di tale organizzazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.