Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 108b

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDIP:



Art. 108b LDIP dal 2025

Art. 108b Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 108b Competenza

1 Per le azioni derivanti da strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto.

2 Per le azioni derivanti da strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario fondate sull’attività di una stabile organizzazione in Svizzera sono inoltre competenti i tribunali del luogo dell’organizzazione medesima.


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