Art. 108a LDIP dal 2025

Art. 108a Strumenti finanziari detenuti presso un intermediario
Per strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario si intendono quelli ai sensi della Convenzione dell’Aia del 5 luglio 2006 (1) sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario.
(1) RS 0.221.556.1Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.