OETV Art. 108 - Disposizione dei pedali

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 108 OETV dal 2025

Art. 108 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 108 Disposizione dei pedali

Il pedale della frizione deve essere a sinistra di quello del freno e il pedale del freno a sinistra dell’acceleratore, salvo sui trattori, autoveicoli di lavoro e veicoli cingolati. I pedali devono essere separati da uno spazio sufficiente e, salvo l’acceleratore, essere muniti di rivestimento antisdrucciolevole.


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