CPM Art. 108 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 108 CPM dal 2025

Art. 108 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 108 Genocidio e crimini contro l’umanità Genocidio

Chiunque, nell’intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:

  • a. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l’integrità fisica o mentale;
  • b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;
  • c. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo;
  • d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,
  • è punito con una pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni.


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