Art. 108 CPM dal 2025
Art. 108 Genocidio e crimini contro l’umanità Genocidio
Chiunque, nell’intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:a. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l’integrità fisica o mentale;b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;c. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo;d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,è punito con una pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni.
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