Art. 107a LAgr dal 2023

Art. 107a (1) Crediti d’investimento per piccole aziende commerciali
1 I crediti d’investimento sono accordati per costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione. (2)
2 Il Consiglio federale può definire condizioni e oneri.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.