OR Art. 1073 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 1073 OR dal 2024

Art. 1073 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 1073 Portatore conosciuto

1 Se il portatore della cambiale è conosciuto, il giudice fissa all’istante un congruo termine per proporre l’azione di rivendicazione.

2 Se l’istante non propone l’azione entro questo termine, il giudice toglie il divieto fatto al trattario.


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