Art. 107 CPC dal 2025
Art. 107 Ripartizione secondo equità
1 Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:
a. l’azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell’entità delle conclusioni, e l’ammontare della pretesa dipendeva dall’apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile;b. una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;c. si tratta di una causa del diritto di famiglia;d. si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata;e. la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti;f. altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura.1bis In caso di reiezione di un’azione in materia di diritto societario volta a ottenere una prestazione a favore della società, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità tra la società e l’attore. (1)
2 Per motivi d’equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone.
(1) Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 957]; [FF 2015 2849]).
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