Art. 107 LIVA dal 2025
Art. 107 Disposizioni di esecuzione Consiglio federale
1 Il Consiglio federale:
a. disciplina lo sgravio dall’IVA per i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 2007 (1) sullo Stato ospite;b. disciplina a quali condizioni l’imposta gravante prestazioni eseguite sul territorio svizzero a destinatari con domicilio o sede all’estero o gravante le loro importazioni può essere rimborsata, purché la reciprocità da parte del loro Paese di domicilio o di sede sia garantita; al riguardo devono valere di principio le stesse esigenze valide per i contribuenti sul territorio svizzero in materia di deduzione dell’imposta precedente;c. (2) disciplina il trattamento in materia di IVA delle prestazioni rese a persone che appartengono al personale e sono allo stesso tempo persone strettamente vincolate; a tale scopo tiene conto del trattamento di queste prestazioni nel quadro dell’imposta federale diretta e può prevedere eccezioni all’articolo 24 capoverso 2.2 ... (3)
3 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione.
(1) [RS 192.12]
(2) Introdotta dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 3575]; [FF 2015 2161]).
(3) Abrogato dal n. I della LF del 16 giu. 2023, con effetto dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 438]; [FF 2021 2363]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.