Art. 107 CPM dal 2025
Art. 107 Disobbedienza a misure prese dalle autorità militari o civili (1)
1.Chiunque intenzionalmente contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale o altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell’esercizio delle proprie attribuzioni di polizia,chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un’autorità militare, da un militare o da un’autorità civile,è punito, ove non sia applicabile un’altra disposizione penale, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2.Chiunque in tempo di guerra commette per negligenza un reato secondo il numero 1 primo comma, è punito con una pena pecuniaria.
3.Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, invigore dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.