Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 107

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 107 ORC dal 2025

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Art. 107 Contenuto dell’iscrizione

L’iscrizione nel registro di commercio degli istituti di diritto pubblico contiene le indicazioni seguenti:

  • a. la denominazione e il numero d’identificazione delle imprese;
  • b. la sede e il domicilio legale;
  • c. la forma giuridica;
  • d. le basi legali di diritto pubblico applicabili in materia nonché la data delle decisioni di diritto pubblico dell’organo competente per la costituzione;
  • e. se nota, la data della costituzione dell’istituto di diritto pubblico;
  • f. se vi è lo statuto, la sua data;
  • g. lo scopo;
  • h. nel caso di un capitale di dotazione, la sua entità;
  • i. in caso di responsabilità speciali, un rinvio ai documenti giustificativi per i dettagli, alle basi legali o alle decisioni dell’organo competente per la costituzione;
  • j. l’organizzazione;
  • k.. i membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione;
  • l. le persone autorizzate a rappresentare;
  • m. se del caso, l’ufficio di revisione.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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