OR Art. 1066 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 1066 OR dal 2024

Art. 1066 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 1066 Delle copie a. Forma ed effetti

1 Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie.

2 La copia deve riprodurre esattamente l’originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.

3 Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell’originale.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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